DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DELL’EMBLEMA DELL’AREA MARINA PROTETTA ISOLE CICLOPI NEL SETTORE TURISTICO
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Premessa
a) La legge 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge Quadro sulle aree naturali protette) all’articolo 14, Iniziative per la promozione economica e sociale, comma 4, prevede che “L’Ente parco” - per le finalità di promozione e sviluppo delle attività socio-economiche locali che rispettino le esigenze di conservazione - “può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco”.
b) La legge quadro sulle aree naturali protette non ha definito le modalità con cui le aree protette gestiscono la concessione del proprio emblema. Si ritiene, dunque, opportuno emanare il seguente disciplinare per il rilascio dell’emblema, secondo “requisiti di qualità” riconducibili ad uno standard comune minimo che dia garanzie di sostenibilità ambientale al territorio protetto nel quale l’attività economica concessionaria dell’emblema manifesta i suoi effetti.
c) Tra le attività svolte nelle aree protette, il turismo riveste sempre più un ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile di questi territori, a fronte, tuttavia, di possibili impatti:
• ambientali, connessi al moltiplicarsi delle pressioni su aree sensibili e di pregio naturalistico;
• sociali, connessi al rischio di un indebolimento delle identità locali a favore di una standardiz-
zazione tout-court dell’offerta;
• culturali, connessi al possibile abbandono di attività tradizionali a favore del turismo.
d) In tale delicato equilibrio, le politiche di marchio possono svolgere un ruolo decisivo per garantire la sostenibilità del turismo e quindi mantenere la qualità ambientale (in senso lato) del territorio. Inoltre, incrociando la sempre crescente domanda di un turismo responsabile e di qualità, le politiche di marchio possono diventare strumento di marketing territoriale e di sviluppo sociale ed economico per le popolazioni locali.
e) Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare riconosce l’opportunità rappresentata dall’utilizzo di strumenti volontari per il conseguimento dell’efficienza ambientale – quali le Certificazioni di sistema di gestione ambientale (EMAS, ISO 14001) e le Certificazioni di qualità – applicati alle aree naturali protette e ne promuove l’utilizzo.
f) Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare riconosce altresì che la qualità del territorio delle aree protette italiane, caratterizzate da una capillare presenza antropica, stratificata in secoli di storia, non può essere definita e perseguita esclusivamente attraverso parametri ecologici, ma deve fare riferimento alla più ampia accezione di sostenibilità, integrando elementi ambientali, economici, sociali e culturali in modo da tutelare, insieme all’integrità dell’ambiente naturale, anche l’identità locale. Allo stesso modo, occorre considerare che il turismo è un’attività economica che attinge tanto a risorse naturali, quanto a risorse antropiche e culturali, i cui impatti, come esplicitato al precedente punto c), si esplicano sia sull’ambiente, sia sulla struttura socio-economica dei luoghi di destinazione.
g) A partire da tali considerazioni, l’emblema dell’AMP, già di per sé espressione di un territorio sottoposto a tutela in ragione del suo alto pregio ambientale, se inserito all’interno di un adeguato processo di concessione, può costituire l’elemento in grado di rappresentare e valorizzare il sistema locale, costituendo al tempo stesso uno strumento utile ai fini della conservazione e tutela dell’ambiente.
h)Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nel suo ruolo di coordinamento delle politiche nazionali sulla tutela ambientale, in accordo con il sistema delle aree protette nazionali, nel 2004 ha regolamentato la concessione dell’emblema delle Aree protette a favore delle attività svolte in ambito turistico e settori complementari attraverso il “Disciplinare nazionale per la concessione dell’emblema dell’area naturale protetta nel settore turistico”, per l’armonizzazione delle procedure di concessione dell’emblema delle aree statali, regionali e locali e le varie attività economiche in esse presenti.
1. Finalità e obiettivi del Disciplinare
1.1. Il presente Disciplinare stabilisce principi e standard per la concessione d’uso dell’emblema dell’Area Marina Protetta Isole Ciclopi, finalizzati ad assicurare che la concessione dell’emblema avvenga a favore di attività connesse al turismo che siano coerenti con le finalità istitutive dell’Area protetta e che siano in possesso di requisiti di qualità che soddisfino:
• esigenze di sostenibilità ambientale in relazione sia all’ecosistema globale sia alle specificità del territorio dell’Area protetta
• esigenze di sostenibilità sociale sia dell’utente-fruitore sia della comunità locale
• esigenze di sostenibilità economica sia dell’utente fruitore, sia dell’operatore turistico sia della comunità locale
2. Adozione del Disciplinare
2.1. Il presente Disciplinare regolamenta la concessione dell’emblema dell’Area Marina Protetta Isole Ciclopi, a favore delle attività comprese nell’Allegato 1 .
2.2. Per le attività dell’Allegato 1 la concessione dell’emblema potrà essere rilasciata esclusivamente in conformità al presente Disciplinare.
3. Utilizzo di un “logo/dicitura” .
3.1. La concessione dell’emblema secondo le prescrizioni del presente Disciplinare viene identificata ed evidenziata dall’utilizzo dell’emblema dell’Area marina protetta sottostante alla dicitura “esercizio riconosciuto da” seguito dal numero di stelle assegnate, di cui all’Allegato 3.
3.2. Tale “logo/dicitura” potrà essere utilizzato solo secondo le prescrizioni relative all’utilizzo di quest’ultimo contenute nel presente Disciplinare.
3.3. Il “logo/dicitura” assume valore di marchio di conformità al presente Disciplinare e, allo stesso tempo, rappresenta un veicolo di promozione della qualità dell’area protetta.
4. Ambito territoriale di riferimento per la concessione dell’emblema
4.1. L’emblema dell’Area marina Protetta Isole Ciclopi può essere concesso esclusivamente per le attività svolte nell’ambito territoriale del Comune di Acicastello, nella Frazione Capo Molini del Comune di Acireale e nello specchio acqueo compreso entro i limiti dell’Area Marina Protetta.
5. Generalità della concessione
5.1. La concessione dell’emblema avviene a favore del soggetto che gestisce una determinata attività in relazione all’attività svolta per la quale si chiede la concessione e non si estende né alla proprietà, né al soggetto titolare dell’attività medesima, né alla struttura o impianto nella quale essa si esercita.
5.2. Qualora l’attività sia relativa alla gestione di una struttura o impianto, la concessione non potrà intendersi estesa alle attività condotte da soggetti terzi all’interno della stessa struttura o impianto, né al manufatto stesso in cui viene svolta l’attività.
6. Attività beneficiarie
6.1. Per le attività di cui al punto 1 dell’Allegato 1 “Alberghi, pensioni, ostelli” la concessione dell’emblema è riferita alla gestione di esercizi ricettivi aperti al pubblico che forniscono alloggio ed eventuale servizio di prima colazione e altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabili ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta.
6.2. Per le attività di cui al punto 2 dell’Allegato 1 “Affittacamere, bed&breakfast, case e appartamenti per vacanze” la concessione dell’emblema è riferita alla gestione di abitazioni e camere in affitto ad uso turistico, con eventuale servizio in camera e di prima colazione e di altri servizi accessori ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta.
6.3. Per le attività di cui al punto 3 dell’Allegato 1 “Ristoranti, Trattorie, Bar” la concessione dell’emblema è riferita alla gestione di servizi di ristorazione ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta.
6.4. Per le attività di cui al punto 4 dell’Allegato 1 “Gestione di impianti sportivi e strutture connesse”, la concessione dell’emblema è riferita alla gestione di sciovie, seggiovie, cabinovie ecc., piste da sci, di discesa e di fondo e strutture connesse.
Per tali attività, la concessione dell’emblema è riferita allo specifico complesso di strutture e impianti per il quale viene richiesta a condizione che lo stesso sia stato realizzato con un preventivo coinvolgimento del Consorzio in fase di progettazione e di realizzazione ovvero che il soggetto gestore metta a disposizione del Consorzio uno studio di impatto ambientale – anche nei casi in cui la normativa vigente non ne preveda la redazione – dal quale si evincano i fattori di impatto sulle matrici ambientali e i possibili interventi di mitigazione e compensazione.
6.5. Per le attività di cui al punto 5 dell’Allegato 1 “Gestione di strutture destinate alla navigazione da diporto e delle attività connesse” la concessione dell’emblema è riferita alla gestione delle strutture definite, ai sensi del DPR del 1997 n. 509, come segue:
• “porto turistico”, ovvero il complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l’apprestamento di servizi complementari;
• “approdo turistico”, ovvero la porzione dei porti polifunzionali aventi le funzioni di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n.84, destinata a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l’apprestamento di servizi complementari;
• “punti d’ormeggio”, ovvero le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all’ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.
Per tali attività, la concessione dell’emblema è riferita allo specifico complesso di strutture e impianti per il quale viene richiesta a condizione che lo stesso sia stato realizzato con un preventivo coinvolgimento del Consorzio in fase di progettazione e di realizzazione ovvero che il soggetto gestore metta a disposizione del Consorzio uno studio di impatto ambientale – anche nei casi in cui la normativa vigente non ne preveda la redazione – dal quale si evincano i fattori di impatto sulle matrici ambientali e i possibili interventi di mitigazione e compensazione.
6.6. Per le attività di cui al punto 6 dell’Allegato 1 “Gestione di stabilimenti balneari”, la concessione dell’emblema è riferita alla gestione di stabilimenti balneari marittimi e strutture connesse ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta.
6.7. Per le attività di cui al punto 7 “Agenzie di viaggio e turismo” la concessione dell’emblema è relativa alla gestione di Agenzie di viaggio ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta. Per tali attività la concessione è condizionata all’impegno da parte dell’esercente a non promuovere o vendere attività, prodotti e servizi turistici che siano in evidente contrasto con le finalità dell’Area protetta.
6.8. Per le attività di cui al punto 8 dell’Allegato 1 “Tour operator” la concessione dell’emblema è riferita all’esercizio di servizi di intermediazione turistica consistenti nell’organizzazione e promozione di pacchetti di offerta turistica nell’ambito territoriale di cui all’articolo 4.1 del presente disciplinare.
Per tali attività, la concessione dell’emblema è riferita allo specifico pacchetto di offerta per il quale viene richiesta a condizione che il pacchetto medesimo sia specificamente indirizzato alla promozione dell’Area Marina Protetta Isole Ciclopi e non includa attività, prodotti o servizi turistici che siano in contrasto con le finalità dell’Area protetta.
6.9. Per le attività di cui al punto 9 dell’Allegato 1 “musei, parchi tematici, siti di interesse storico e/o culturale” la concessione dell’emblema è riferita all’esercizio di musei, parchi tematici, siti di interesse storico e/o culturale e strutture ad essi connesse ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta.
6.10. Per le attività di cui al punto 10 dell’Allegato 1 “Servizi di guida turistica e naturalistica” la concessione dell’emblema è riferita allo svolgimento di servizi di guida turistica e naturalistica, indipendentemente dalla eventuale struttura utilizzata per l’attività purché rientrante nell’ambito territoriale di riferimento.
In tale categoria sono comprese tutte le attività di accompagnamento a persone singole o gruppi all’interno di un’area protetta allo scopo di fruire della stessa, realizzate secondo diverse modalità: visite guidate, trekking, bird-watching, sea-watching, whale-watching, immersione subacquea, escursioni in bici, in canoa, ecc. In tale categoria sono altresì comprese le attività di pratica sportiva e di educazione ambientale finalizzate o comunque connesse alle suddette attività di fruizione.
Per tali attività è facoltà del Consorzio prevedere specifiche forme di agevolazione o preferenza – oltre quanto già previsto in fase di valutazione dei requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica di cui all’art. 12 e all’Allegato 2 – a favore del soggetto richiedente che sia in possesso, se opera individualmente, del titolo di Guida del parco ai sensi dell’art. 14 comma 5 della legge 394/91 ovvero, nel caso di associazioni o imprese, utilizzi personale operativo in possesso del medesimo titolo.
6.11. Per le attività di cui al punto 11 dell’Allegato 1 “Pescaturismo” la concessione dell’emblema è riferita all’esercizio dell’attività di pescaturismo ed è in relazione allo specifico mezzo con il quale viene esercitata.
Per tale attività si intende l’attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999 n. 293, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall’equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative.
6.12. Per le attività del punto 12 dell’Allegato 2 “Noleggio di attrezzature sportive” la concessione dell’emblema è riferita all’attività di noleggio di attrezzature legate ad attività sportive quali biciclette, attrezzature per le immersioni subacquee, canoe, pedalò, windsurf, ecc. ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta.
6.13. Per le attività di cui al punto 13 dell’Allegato 2 “Servizi di trasporto passeggeri pubblici o privati” la concessione dell’emblema avviene esclusivamente in relazione alle parti del servizio svolto che rientrano nell’ambito territoriale previsto. Sia via terra sia via mare.
Per tali attività la concessione dell’emblema è riferita a servizi di trasporto passeggeri che utilizzano mezzi stradali e nautici ad orari fissi, su prenotazione o a chiamata, ad esclusione di quelli:
- a servizio esclusivo di strutture turistico-ricettive-ricreative (alberghi, residence, stabilimenti balneari ecc.);
- connessi in modo specifico ad attività di guida di cui al punto 10 dell’Allegato 1.
6.14. Per le attività di cui al punto 14 dell’Allegato 1 “Noleggio di autovetture, motocicli e biciclette” la concessione dell’emblema è riferita ad attività di noleggio di autovetture, motocicli e biciclette a condizione che dispongano di un parco mezzi nel quale almeno il 20% dei mezzi a motore sia ad alimentazione elettrica, ibrida o a metano ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta.
6.15. Per le attività di cui al punto 15 dell’Allegato 1 “Noleggio/locazione di imbarcazioni sportive e da diporto” la concessione dell’emblema è riferita ad attività di noleggio/locazione di natanti e imbarcazioni a condizione che le unità a motore siano conformi alla Direttiva 2003/44/CE ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta.
6.16. Per le attività di cui al punto 16 dell’Allegato 1 “Commercio al dettaglio di prodotti agroalimentari e/o di prodotti artigianali locali”, la concessione dell’emblema è riferita all’attività di vendita al dettaglio di prodotti agroalimentari e/o di artigianato locale effettuata in piccoli esercizi ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta.
In tale settore la concessione dell’emblema è riservata a:
- esercizi di commercio al dettaglio non ambulante specializzati in prodotti agroalimentari e bevande, nei quali sia presente un’area espositiva riservata esclusivamente a prodotti agroalimentari di provenienza locale o regionale e preferibilmente in possesso di una denominazione registrata DOP, IGP, IGT (Reg. CEE 2081/92; 2082/92);
- esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa specializzati in oggetti d’artigianato, nei quali una quota non inferiore al 50% dei prodotti artigianali in vendita sia di provenienza dell’artigianato tipico locale.
6.17. Per le attività di cui al punto 17 dell’Allegato 1 “Organizzazione di manifestazioni ed eventi temporanei” la concessione dell’emblema è relativa all’organizzazione di un singolo evento o manifestazione o programma di eventi e perde efficacia al termine dello stesso.
In tale settore l’utilizzo dell’emblema è riservato a manifestazioni, festival, mostre, rassegne, spettacoli, sagre, ecc. che siano rivolte a promuovere almeno uno dei seguenti aspetti:
- la cultura, le tradizioni, le produzioni locali;
- lo sviluppo sostenibile;
- i valori e i luoghi dell’area protetta.
7. Condizioni per la concessione dell’emblema
7.1. Al fine del rilascio della concessione, i soggetti richiedenti dovranno dimostrare, ovvero autocertificare, per l’attività per la quale si richiede l’uso dell’emblema il possesso al momento della richiesta:
- dei requisiti di base di cui all’art. 9;
- dei requisiti di qualità ambientale, sociale, economica, secondo prescrizioni e modalità di cui all’art. 10.
7.2. I soggetti richiedenti dovranno altresì presentare il “Piano di miglioramento” di cui all’ art. 14, ad eccezione delle attività di cui al punto 17 dell’Allegato 1.
8. Gestione integrata di attività diverse
8.1. Laddove l’attività principale per la quale si richiede la concessione sia integrata con l’esercizio di altre attività non separabili dalla prima e ricadenti tra quelle regolamentate dal presente Disciplinare (es. attività di ristorazione o di commercio o di noleggio svolte all’interno di strutture ricettive o di impianti e infrastrutture per il tempo libero o nell’ambito di manifestazioni ed eventi temporanei), per ciascuna delle attività andrà verificato il possesso dei requisiti di cui all’art. 9 e all’art. 10 e per ciascuna di esse dovrà essere presentato il Piano di cui all’art. 12.
9. Requisiti di base
9.1. I requisiti di base sono relativi all’osservanza delle prescrizioni normative e amministrative vigenti e agli obblighi di informazione e comunicazione verso l’utente e il pubblico.
9.2. Il soggetto richiedente dovrà possedere le concessioni, le autorizzazioni amministrative o i requisiti prescritti dalla legge ai fini del legittimo esercizio dell'attività dallo stesso svolta e dell’utilizzo della struttura in cui l’attività medesima è esercitata.
9.3. L'attività per le quali viene richiesta la concessione dell’emblema dovrà essere esercitata nei limiti e nelle forme prescritti per la stessa dalla legislazione di settore vigente a qualsiasi livello e nel rispetto di ogni altra disposizione normativa vigente relativa ad aspetti che possano risultare direttamente o indirettamente connessi con l'esercizio dell’attività stessa.
9.4. Dovrà essere certificata l’iscrizione nel registro delle imprese lì dove la legge la richieda, nonché l’iscrizione in albi professionali, registri o elenchi dove essa sia per legge condizione necessaria per l'esercizio della relativa professione o attività.
9.5. L'attività dovrà essere esercitata in conformità alle prescrizioni contenute nel decreto istitutivo e negli strumenti di programmazione, pianificazione e regolamentazione dell’Area Marina Protetta Isole Ciclopi e alle finalità di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale dell'area protetta perseguite dall'ente gestore.
9.6. Il soggetto richiedente dovrà individuare un responsabile che verifichi periodicamente il mantenimento/ miglioramento dei requisiti per i quali l’emblema è stato concesso e che curi i rapporti con il Consorzio per quanto riguarda la concessione dell’emblema.
9.7. Per la pubblicità e la promozione dell’attività (insegne, segnaletica, materiale informativo e pubblicitario, messaggi promozionali) dovranno essere utilizzati contenuti, materiali e modalità coerenti con le finalità dell’Area protetta e del presente Disciplinare.
9.8. Nell’esercizio dell’attività dovrà essere assicurata la distribuzione, esposizione e/o affissione di materiale informativo relativo all’Area protetta nonché la distribuzione, esposizione e/o affissione di materiale informativo relativo alle attività turistiche o legate al turismo che si svolgono nell’ambito territoriale di riferimento dell’emblema (ad esempio, informazioni su musei, eventi, ecc.) e che siano concessionarie dell’emblema dell’Area protetta in settori diversi da quello esercitato.
10. Requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica
10.1. I requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica sono relativi all’adozione, da parte dell’attività che richiede la concessione dell’emblema, di misure volte a migliorare la propria sostenibilità ambientale, economica e sociale in relazione all’ambiente globale e locale, alla specificità del territorio dell’area protetta e alla comunità locale.
10.2. Tali misure dovranno aggiungersi ai requisiti di base e dovranno risultare già adottate e non potranno far riferimento a interventi progettati, ma non ancora realizzati o a dichiarazioni di impegno.
10.3. Nell’allegato 2 del presente disciplinare sono elencati, per ciascuna tipologia di attività:
- un elenco di requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica il cui possesso dà luogo all’attribuzione di un punteggio;
- il punteggio attribuito al possesso di ogni singolo requisito.
11. Valutazione dei requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica
11.1. La valutazione dei requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica avviene mediante la verifica del possesso dei medesimi e l’attribuzione ad essi di punteggi che concorrono al raggiungimento di una soglia minima utile ai fini della concessione dell’emblema.
11.2. Nell’allegato 2 del presente Disciplinare è indicata, per ciascuna tipologia di attività la soglia minima di punteggio complessivo da raggiungere per l’ottenimento dell’emblema.
12. Piano di miglioramento
12.1. Il soggetto richiedente la concessione dovrà redigere un “Piano di miglioramento” nel quale sia previsto, con scadenze temporali determinate, il raggiungimento di obiettivi di qualità ambientale, sociale ed economica ulteriori rispetto a quelli attestati all’atto della richiesta di concessione dell’emblema.
12.2. Gli obiettivi del “Piano di miglioramento” dovranno prevedere il possesso di almeno un ulteriore requisito di qualità ambientale, sociale ed economica compreso nelle aree tematiche relative a quella specifica attività, in modo tale che comunque allo scadere del Piano risulti un punteggio totale attribuibile ai requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica maggiore di quello di partenza.
12.3. Il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano di miglioramento comporterà un incremento della classificazione di merito di cui al successivo punto 13.
13. Classificazioni di merito
13.1. Al fine di incentivare il progressivo miglioramento delle prestazioni, è prevista l’assegnazione, accanto all’emblema, di una classificazione di merito progressiva, da 1 a 4, commisurata all’attribuzione dei punteggi relativi al possesso dei requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica di cui all’Allegato 2.
13.2 la classificazione è così stabilita:
- 1 stella = possesso dei requisiti minimi previsti per la categoria
- 2 stelle = possesso tra il 26% e il 50% del punteggio massimo previsto per la categoria
- 3 stelle = possesso tra il 51% e il 75% del punteggio massimo previsto per la categoria
- 4 stelle = possesso tra il 75% e il 100% del punteggio massimo previsto per la categoria
14. Rilascio della concessione
14.1. I soggetti richiedenti la concessione dell'emblema acquistano il diritto all'uso dello stesso solo al termine della procedura di concessione così come regolamentata nel presente Disciplinare e conseguentemente alla stipula di una apposita convenzione con il Consorzio “Isole dei Ciclopi”. (all. 3)
14.2. Detta convenzione regolamenta, in accordo con il presente Disciplinare, le caratteristiche della concessione e i diritti e gli obblighi conseguenti.
15. Durata della concessione
15.1. La concessione dell’emblema ha durata annuale ed è rinnovabile solamente previa verifica del mantenimento dei requisiti e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di miglioramento.
15.2. La concessione non è cedibile a terzi
16. Onerosità della concessione
16.1. Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Isole dei Ciclopi stabilirà annualmente l’eventuale carattere oneroso della concessione.
16.2. L’entità del corrispettivo dovuto per la concessione verrà stabilita dal Consorzio secondo criteri di proporzionalità in relazione alle dimensioni finanziarie e organizzative del soggetto richiedente e preferenza verso i soggetti organizzati in forma associativa e cooperativistica.
17. Modalità di utilizzo dell’emblema
17.1. L’emblema dell’Area marina protetta sottostante alla dicitura “esercizio riconosciuto da” seguito dal numero di stelle assegnate, deve essere utilizzato nel rispetto delle condizioni contrattuali e conformemente alle prescrizioni del presente Disciplinare.
17.2. Esso deve essere riprodotto dal concessionario secondo le specifiche tecniche indicate nell’allegato 3.
17.3. Nel caso in cui la riproduzione venga effettuata in maniera difforme dalle predette indicazioni, il concessionario avrà l'obbligo di contattare il Consorzio al fine di ottenere dallo stesso il benestare per il suo utilizzo.
17.4. In assenza di tale autorizzazione, l'uso siffatto dell’emblema sarà ritenuto illegittimo.
17.5. Il concessionario può utilizzare l’emblema esclusivamente per promuovere l’attività da esso esercitata e per la quale la concessione è stata ottenuta.
17.6. Il concessionario non può utilizzare l’emblema:
- per la promozione di attività da esso esercitate differenti da quella per la quale ha ottenuto la concessione;
- per la promozione della propria attività quando l’attività medesima è esercitata al di fuori dell’ambito territoriale di riferimento per il quale la concessione è stata rilasciata;
- per la promozione di materiale, attrezzature, veicoli, strutture e quant’altro di cui si serve nell’esercizio dell’attività
17.7. Laddove la concessione sia rilasciata in relazione ad una specifica struttura o impianto nel quale l’attività viene svolta, il concessionario non può utilizzare l’emblema:
- per promuovere l’esercizio della propria attività svolta in strutture differenti;
- per promuovere singoli prodotti o servizi in vendita nella struttura;
- per promuovere attività condotte da terzi all’interno della struttura.
17.8. L’emblema dell’Area protetta non potrà in nessun caso essere utilizzato mediante l’applicazione dello stesso sul vestiario del personale addetto all’attività.
19. Obblighi del concessionario
19.1. Il concessionario avrà cura di tenersi aggiornato circa le attività svolte nell’Area protetta e, in particolare, sulle iniziative del Consorzio per la promozione del sistema turistico alle quali si impegnerà a prestare, per quanto possibile, attiva partecipazione.
19.2. Il concessionario dovrà rendere disponibile all’utente/fruitore dell’attività e a tutti coloro che ne facciano richiesta una informazione scritta, sintetica e a carattere divulgativo, sull’impatto ambientale, sociale ed economico dell’attività medesima e sulle misure che sono state adottate, ai fini dell’ottenimento della concessione dell’emblema, per il miglioramento delle prestazioni ambientali e per la sostenibilità sociale ed economica. Le caratteristiche di tale informazione – che andranno commisurate alle dimensioni economiche e organizzative del concessionario – saranno definite dal Consorzio nella convenzione di concessione.
19.3. Il concessionario dovrà rendersi disponibile a fornire informazioni sulla propria attività utili allo svolgimento di una analisi ambientale della stessa e alla conoscenza delle caratteristiche quantitative e qualitative dei flussi turistici, qualora esse vengano richieste dal Consorzio.
20. Azioni di informazione, promozione e supporto del Consorzio
20.1. Il Consorzio informerà i concessionari, attraverso adeguati strumenti di comunicazione, di tutte le attività, le manifestazioni e gli eventi che hanno luogo all'interno dell'area protetta nonché dei progetti e delle iniziative dell'area protetta e dei servizi dalla stessa forniti. Il Consorzio fornirà ai concessionari il relativo materiale informativo, coinvolgendoli, ove possibile, nelle iniziative sopraindicate, nonché quello inerente agli aspetti di interesse naturalistico del territorio.
20.2. Il Consorzio pubblicizzerà, attraverso adeguati strumenti di comunicazione, le procedure per la concessione del proprio emblema, fornendo informazioni circa il significato e il meccanismo di funzionamento della concessione medesima in relazione agli obiettivi del presente Disciplinare.
20.3. Il Consorzio pubblicizzerà, altresì, le attività che hanno ottenuto la concessione dello stesso, mediante gli strumenti di comunicazione a disposizione e, in particolare:
- realizzando una banca dati di tali attività disponibile su internet;
- attraverso il materiale promozionale dell’Area protetta, pubblicazioni e riviste specializzate;
- nell’ambito di iniziative, attività e progetti svolti dal Consorzio.
20.4. Al fine di facilitare le procedure per la concessione dell’emblema, il Consorzio fornirà, tramite un proprio organo tecnico preposto, assistenza alla redazione del Piano di miglioramento.
21. Istruttoria tecnica per il rilascio della concessione
21.1. La procedura per il rilascio della concessione prevede, in particolare, le seguenti fasi:
- istruttoria delle domande di concessione d’uso dell’emblema;
- verifica, tramite raccolta di evidenze oggettive, esame di documentazione, indagini dirette ecc., della sussistenza dei requisiti di base e di qualità ambientale, sociale ed economica necessaria ai fini del rilascio della concessione;
- valutazione del Piano di miglioramento;
- predisposizione della convenzione tra il Consorzio e il soggetto richiedente per l’utilizzazione dell’emblema;
- (nel caso di rinnovo) verifica del mantenimento dei requisiti posseduti e del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano di miglioramento.
- Assegnazione del numero di stelle.
22. Meccanismi di controllo
22.1. Per tutto il periodo di validità della concessione, il concessionario dovrà mantenere il possesso dei requisiti in base ai quali la concessione stessa è stata rilasciata, o rinnovata, nonché consentire al Consorzio di effettuare i controlli che si riterranno opportuni al fine di verificare la sussistenza di detti requisiti.
22.2. I controlli , effettuati con cadenza almeno semestrale, saranno finalizzati ad accertare il mantenimento dei requisiti in base ai quali la concessione è stata rilasciata o rinnovata nonché l’utilizzo dell’emblema con modalità conformi alle prescrizioni del presente Disciplinare e di quelle contenute nella convenzione per l’utilizzazione dell’emblema.
22.3. Ai fini del rinnovo della concessione, detti accertamenti saranno accompagnati dalla verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di miglioramento.
22.4. I controlli dovranno essere effettuati secondo modalità e tempi pianificati e concordati con il concessionario.
23. Sanzioni per l’inosservanza delle disposizioni
23.1. In caso di inosservanza delle disposizioni del presente Disciplinare o di quelle contenute nella convenzione per l’utilizzazione dell’emblema, il Consorzio potrà in qualsiasi momento sospendere la concessione.
23.2. Il Consorzio provvederà a comunicare per iscritto al concessionario l’avvenuta sospensione e a stabilire il termine entro il quale dovranno essere adottate le misure necessarie ai fini del rispetto delle prescrizioni violate. Decorso tale termine, l’ente gestore effettuerà una verifica diretta ad accertare l’avvenuta adozione dei provvedimenti richiesti, il cui esito positivo sarà condizione necessaria per il legittimo esercizio del diritto di utilizzo dell’emblema. Qualora l’esito fosse negativo, la concessione verrà definitivamente revocata.
23.3. In caso di gravi irregolarità, la revoca potrà essere disposta dal Consorzio anche senza previa applicazione della sospensione.
23.4. La revoca della concessione comporterà per il concessionario la perdita del diritto all’uso dell’emblema e il conseguente obbligo di ritiro dalla circolazione, entro un ragionevole termine stabilito dal Consorzio, di tutto il materiale in cui l’emblema stesso compare. Il concessionario sarà inoltre estromesso dal circuito promozionale attivato dall’ente gestore e non potrà più usufruire delle agevolazioni connesse al possesso della concessione.
24. Risoluzione delle controversie
24.1. Le controversie tra concessionari, o tra concedente e concessionario, riguardanti l’osservanza delle prescrizioni contenute nel presente Disciplinare o di quelle contenute nella convenzione per l’utilizzazione dell’emblema saranno risolte in prima istanza da una camera di conciliazione costituita presso il Consorzio.
24.2. La convenzione di concessione dell’emblema indicherà il foro competente da adire nel caso in cui dette controversie non trovino risoluzione nella modalità sopraindicata.